Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 4 di
Info azienda – aprile 2022
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Immobile occupato abusivamente
Sentenza CTR Toscana 19.1.2022, n. 67/1/22 | Non è soggetto ad IMU l’immobile occupato abusivamente da un terzo. Infatti, “il titolare ... non ritrae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale”. |
Erronea applicazione IVA e diritto alla detrazione
Ordinanza Corte di Cassazione 16.2.2022, n. 5012 | In caso di un servizio non imponibile IVA, se il prestatore ha emesso fattura con applicazione dell’imposta, al committente non spetta il diritto alla detrazione, “in quanto lo stesso è connesso all’effettiva realizzazione di un’operazione imponibile”, e “non si estende all’Iva dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia ... indicata in fattura”. |
Mancata risposta questionario
Ordinanza Corte di Cassazione 24.2.2022, n. 6092 | L’Ufficio è tenuto ad avvisare il contribuente che la mancata risposta al questionario comporta:
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Annullamento accertamento società Ordinanza Corte di Cassazione 14.3.2022, n. 8211 | L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato ad una società, sancito con una sentenza passata in giudicato, esplica effetto anche nei confronti dei soci che possono opporlo all’Amministrazione finanziaria. |
Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno requisito della novità
Risposta interpello Agenzia Entrate 21.3.2022, n. 131 | Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) spetta esclusivamente per gli investimenti aventi il requisito della novità. Di conseguenza l’agevolazione non è riconosciuta per gli acquisti di componenti di impianti “inquadrabili come investimenti di mera sostituzione” di parti preesistenti. |
Prova trasporto intraUE beni soggetti ad accisa Risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2022, n. 146 | Al fine della prova del trasporto intraUE di beni soggetti ad accisa (nel caso di specie, bevande alcoliche), in alternativa al CMR (lettera di vettura internazionale), è possibile utilizzare il documento amministrativo elettronico e-AD. |
COMMENTI Le nuove agevolazioni per il contenimento dei costi energetici del c.d. “decreto CRISI ucraina” |
Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.
CREdito d’imposta aumento costo elettricità
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
- diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”;
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetta ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Cedibilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.
Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). |
Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
CREdito d’imposta aumento costo gas naturale
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetta ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Cedibilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.
Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). |
Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Incremento bonus imprese energivore / a forte consumo di gas naturale
Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, riconoscono due specifici crediti d’imposta:
- pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
- pari al 15% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.
Credito d’imposta | DL 17/2022 | DL 21/2022 |
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 | 20% | 25% |
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 | 15% | 20% |
rateizzazione bollette forniture energetiche
Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022.
Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.
La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica / gas naturale. |
cessione bonus imprese energivore / a forte consumo di gas naturale
L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari:
- al 20% (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022;
- al 15% (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:
- vanno utilizzati entro il 31.12.2022;
- non possono essere ceduti parzialmente;
- sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
| Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). |
Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
aumento deduzione forfetaria autotrasportatori
Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).
esenzione imu imprese settore turistico-ricettivo
Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.
L’efficacia della nuova previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. |
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo:
- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici, parchi acquatici / faunistici.
Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final. |
I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.
SCADENZARIO Mese di Aprile |
Giovedì 7 aprile |
Irpef Invio spese detraibili Mod. 730/2022 precompilato | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, dei dati delle spese 2021 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio. |
Venerdì 8 aprile |
Bonus pubblicità 2022 | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022, come prorogato dal Dipartimento per l’Informazione / Editoria con il Provvedimento 31.3.2022. |
Lunedì 11 aprile |
Comunicazione 2021 “operazioni legate al turismo” soggetti mensili | Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente. |
Martedì 19 aprile |
Iva Liquidazione mensile | Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:
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irpef Ritenute alla fonte dividendi | Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:
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Ritenute alla fonte condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Inps dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo. |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Mercoledì 20 aprile |
Comunicazione 2021 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali | Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente. |
Martedì 26 aprile |
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021. |
Venerdì 29 aprile |
Opzione cessione credito / sconto in fattura | Invio all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edili / di risparmio energetico per le quali è fruibile la detrazione (sia del 110% o nelle misure “ordinarie”) ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite per spese sostenute nel 2020. |
Sabato 30 aprile |
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS | Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS). |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Contributo prodotti sfusi / alla spina | Invio telematico, tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina. |
Richiesta rateazione somme iscritte a ruolo | Presentazione all’Agenzia delle Entrate - Riscossione della nuova domanda di dilazione, senza obbligo di pagamento delle rate scadute del precedente piano di pagamento, per i carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione), come previsto dal DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”. |
Lunedì 2 maggio |
Mod. IVA 2022 | Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2021. |
Iva credito trimestrale | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. |
Accise Autotrasportatori | Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. |
Corrispettivi distributori carburante | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Spesometro estero | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al primo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Inps Agricoltura | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre. |
Mod. SSP Strutture sanitarie private | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2021 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa. |
Imposta di bollo registri contabili 2021 | Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2021, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2023. |
Contributo annuale revisori enti locali | Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012. |
Rottamazione-ter / saldo e stralcio proroga “decreto sostegni-ter” | Versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento a:
Ai fini dell’effettuazione del versamento trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 9.5.2022. |