Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 3 di
– marzo 2022
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Contributo a fondo perduto servizi di ristorazione collettiva
Decreto MISE 23.12.2021 | È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei servizi di ristorazione collettiva (codici “56.29.10” - Mense e “56.29.20” - Catering continuativo su base contrattuale”) previsto dall’art. 43-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Per la fruizione dell’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda con le modalità ed i termini individuati dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento. |
Contributo a fondo perduto settori wedding e intrattenimento
Decreto MISE 30.12.2021 | È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei settori del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) di cui all’art. 1-ter, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Per la fruizione dell’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda con le modalità ed i termini individuati dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento. |
Ripristino invio semestrale dati STS 2022
Decreto MEF 2.2.2022 | È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che ripristina per il 2022 la periodicità semestrale per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche. In particolare l’adempimento va effettuato entro il:
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Aliquote IVS 2022 artigiani / commercianti Circolare INPS 8.2.2022, n. 22 | Sono stati resi noti le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2022, relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti. |
Aliquote 2022 Gestione separata INPS Circolare INPS 11.2.2022, n. 25 | Sono stati resi noti le aliquote ed il massimale / minimale contributivi, applicabili per il 2022, relativi alla Gestione separata INPS. |
Vecchio Cassetto Previdenziale
Messaggio INPS 16.2.2022, n. 771 | Dall’1.3.2022 sarà dismesso il “Cassetto previdenziale”, restando operativo esclusivamente il “Nuovo Cassetto previdenziale” rilasciato nel mese di dicembre 2020. |
COMMENTI ripristinata la cessione dei crediti successiva alla prima (max 2 volte) ma solo alle banche |
A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti introdotto ad opera del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, al fine di arginare le “distorsioni” e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL n. 13/2022, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47.
cessioni credito successive alla prima
L’art. 1, comma 1, DL n. 13/2022, dispone innanzitutto l’abrogazione dell’art. 28, comma 1 del citato DL n. 4/2022, e modifica direttamente l’art. 121, DL n. 34/2020.
Il nuovo comma 1 del citato art. 121 dispone ora quanto segue:
“i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: “a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.” |
Di fatto il comma 1 sopra riportato è implementato sia alla lett. a) che alla lett. b) della nuova previsione che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è possibile procedere con 2 ulteriori cessioni soltanto a favore di banche / assicurazioni.
Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):
- opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
- opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;
- in entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:
- può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.
In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio;
- non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.
Con riferimento alla nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 è vigente a decorrere dal 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022). In mancanza di disposizioni transitorie per la verifica della catena delle cessioni dovrebbero rilevare anche quelle effettuate fino al 25.2.2022. Sul punto è necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Vietata la cessione parziale del credito ricevuto
L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame introduce inoltre il nuovo comma 1-quater all’art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale:
“i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate … A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni ... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”. |
Come sopra evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario / assicurativo.
Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate:
- al credito è attribuito un codice identificativo univoco;
- il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).
Quanto sopra è applicabile a decorrere dai crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito inviata all’Agenzia dall’1.5.2022. |
CESSIONE “ALTRI CREDITI”
Con riferimento al credito d’imposta spettante nell’ambito degli interventi del PNRR a favore delle:
- imprese turistiche di cui all’art. 1, comma 8, DL n. 152/2021;
- agenzie di viaggio e tour operator di cui all’art. 4, DL n. 152/2021;
l’art. 1, comma 4 del Decreto in esame implementa i predetti articoli disponendo che:
“il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo …, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo … ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia … ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.” |
I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.
Quanto sopra riportato per la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi trova pertanto applicazione anche con riferimento ai 2 crediti d’imposta in esame.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.
INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO
L’art. 2 del Decreto in esame prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame ed in particolare:
- modifica gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis, CP dedicati rispettivamente alla malversazione a danno dello Stato, all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al fine di renderli potenzialmente applicabili anche alle frodi realizzate nel contesto in esame;
- introduce all’art. 119, DL n. 34/2020 il nuovo comma 13-bis.1 ai sensi del quale:
“il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.” |
Merita evidenziare che, considerato il richiamo agli artt. 119, comma 13 e 121, comma 1-ter, lett. b), DL n. 34/2020, le nuove e più pesanti sanzioni (da € 50.000 a € 100.000 e reclusione da 2 a 5 anni) sono previste con riferimento alle false / infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:
- fruire della detrazione del 110%;
- esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in tutti i casi previsti dal comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia per gli interventi con detrazione del 110% che per quelli con detrazione nella misura ordinaria.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER ATTESTATORI / ASSEVERATORI
Con la modifica del comma 14 dell’art. 119, DL n. 34/2020 il Legislatore interviene anche in merito alla polizza di assicurazione che sono tenuti a stipulare i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni per poter beneficiare delle detrazioni edilizie / di risparmio energetico (e pertanto, successivamente, dei crediti in esame). In particolare il citato comma 14 è così modificato.
Ante DL n. 13/2022 | POST DL n. 13/2022 |
I soggetti di cui al primo periodo [che rilasciano attestazioni e asseverazioni] stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, | |
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”. | per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. |
Da quanto sopra deriva pertanto che viene meno il massimale di € 500.000 previsto per la generalità dei soggetti che appongono il visto o rilasciano le attestazioni / asseverazioni ed in particolare per coloro che “certificano” interventi di importo rilevante (superiore alla predetta soglia).
OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE
L’art. 4 del Decreto in esame integra l’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008, ossia per i seguenti lavori di importo superiore a € 70.000:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro;
- costruzione edile o di ingegneria civile, scavi, montaggio / smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;
i benefici fiscali sotto riportati sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. |
Tipologia beneficio | Condizioni fruizione beneficio per lavori edili di importo superiore € 70.000 |
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I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.
I predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data. |
SCADENZARIO Mese di Marzo |
Mercoledì 16 marzo |
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale |
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Isi e Iva Apparecchi intrattenimento | Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2022 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 28.2.2022 o non disinstallati entro il 31.12.2021. |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:
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Ritenute alla fonte condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio. |
Tassa annuale libri contabili e sociali | Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:
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Irpef Invio spese detraibili Mod. 730/2022 precompilato | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, dei dati delle:
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Irpef Invio spese veterinarie Mod. 730/2022 precompilato | Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2021 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte dei veterinari. |
Certificazione Unica 2022 |
Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2022 (tale informazione interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 2022 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4);
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Opzione cessione credito / sconto in fattura | Invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2021 per interventi agevolati 110% e altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura. |
Certificazione utili | Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2021, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2021 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. |
Venerdì 25 marzo |
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021. |
Giovedì 31 marzo |
Enti non commerciali variazione dati mod. eas | Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2021, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10. |
Enasarco Versamento Firr | Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2021. |
Bonus pubblicità 2022 | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |