Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 1 di
Info azienda - gennaio 2022
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Credito d'imposta prodotti da riciclo / riuso
Decreto Ministero Transizione Ecologica 6.10.2021 | È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297 il Decreto contenente le disposizioni attuative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese / lavoratori autonomi che impiegano prodotti da riciclo e riuso nell'esercizio dell'attività. Il credito spetta in misura pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di € 10.000 per ciascun beneficiario. |
Compensi amministratori
Ordinanza Corte di Cassazione 7.12.2021, n. 38757 | Non sono deducibili dal reddito d'impresa i compensi degli amministratori non stabiliti nell’atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare. L’approvazione in assemblea del bilancio nel quale sono evidenziati tali compensi non è idonea a configurare la specifica delibera assembleare richiesta. |
Tasso interesse legale dall’1.1.2022
Decreto MEF 13.12.2021
| É stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297 il Decreto che aumenta dallo 0,01% all'1,25% la misura del tasso di interesse legale applicabile dall’1.1.2022. La nuova misura va utilizzata, in particolare, per il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento. |
Modalità invio esterometro 2022
Provvedimento Agenzia Entrate 23.12.2021 | È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che proroga all'1.7.2022 le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) effettuate / ricevute con / da soggetti non residenti, così come disposto in sede di conversione del DL n. 146/2021. |
Esonero contributivo 2021 IVS / Gestione separata
Messaggio INPS 23.12.2021, n. 4620 | Con riguardo all’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS previsto dalla Finanziaria 2021, i contributi già versati e non dovuti per effetto dell'esonero possono essere utilizzati in compensazione / richiesti a rimborso a seguito di specifica richiesta, da presentare “anche dopo il 31 dicembre 2021”. |
Tariffe ACI 2022
Comunicato Agenzia Entrate 28.12.2021 | È stato pubblicato sulla G.U. 28.12.2021, n. 307 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2022 per la determinazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari. |
COMMENTI LE PRINCIPALI NOVITà DELLA FINANZIARIA 2021 |
È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022, tra le quali si segnalano le seguenti
la nuova irpef
Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito. Con tale misura viene parzialmente anticipato quanto previsto nel ddl che ha conferito al Governo la delega legislativa per la Riforma fiscale.
È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. “bonus IRPEF”, facendo salva l’attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.
Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.
Nuovi scaglioni / aliquote / detrazioni IRPEF
Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:
- la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
- la misura delle detrazioni.
Scaglioni e aliquote IRPEF
Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote Irpef (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.
Scaglioni di reddito e aliquote | |||
Fino al 2021 | Dal 2022 | ||
Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 15.000 | 23% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 27% | Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% |
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 | 38% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 | 41% | Oltre € 50.000 | 43% |
Oltre € 75.000 | 43% |
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Come desumibile dalla tabella sopra riportata:
- è stata eliminata l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell’aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43% (anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).
Detrazioni e deduzioni
La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza dalle detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito. È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all'aumentare del reddito.
Detrazioni reddito di lavoro dipendente
Le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate dal 2022.
Detrazioni lavoro dipendente | |||
Fino al 2021 | Dal 2022 | ||
Reddito | Detrazione | Reddito | Detrazione |
| € 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380 |
| € 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380 |
| € 978 + € 902 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.000)] |
| € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)] |
| € 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 28.000)] |
| € 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)] |
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000. |
Detrazioni reddito di pensione
Le detrazioni per i redditi da pensione sono così modificate dal 2022.
Detrazioni redditi da pensione | |||
Fino al 2021 | Dal 2022 | ||
Reddito | Detrazione | Reddito | Detrazione |
| € 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 713) |
| € 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713) |
| € 1.297 + (1.880 - 1.297) x [(15.000 - reddito complessivo) / (15.000 - 8.000)] |
| € 700 + (1.955 - 700) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.500)] |
| € 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 15.000)] |
| € 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)] |
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000. |
Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste a favore dei titolari di:
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.
Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi | |||
Fino al 2021 | Dal 2022 | ||
Reddito | Detrazione | Reddito | Detrazione |
| € 1.104 |
| € 1.265 |
| € 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)] |
| € 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)] |
| € 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)] |
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000. Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva. |
Trattamento integrativo
Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. “Bonus IRPEF”, pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.
Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.
Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:
- la modifica del citato art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
- la riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
- il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni:
- per carichi di famiglia di cui all'art. 12, TUIR;
- per lavoro dipendente di cui all'13, comma 1, TUIR;
- per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
- per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis, TUIR;
- previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;
sia superiore all’imposta lorda.
Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda;
- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente soppressione dell'ulteriore detrazione per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.
Differimento maggiorazione addizionali regionali / comunali IRPEF
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:
- al 31.3.2022 il termine entro il quale le Regioni possono maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022 (si rammenta che l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%; tuttavia ciascuna Regione, con proprio Provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%);
- al 31.3.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.
esclusione irap persone fisiche dal 2022
A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).
modifiche “patent box”
In sede di approvazione sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:
- l’aumento dal 90% al 110% della maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali (c.d. “patent box”);
- l’esclusione dall’agevolazione dei marchi d'impresa, dei processi / formule / informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. “know how”;
- la modifica della decorrenza della nuova disciplina e la ridefinizione del “regime transitorio”;
- l’introduzione di un meccanismo di “recapture” in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di “patent box”, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
A seguito delle predette modifiche i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione della maggiorazione del 110% (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d’impresa.
L’agevolazione in esame:
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A seguito dell’abrogazione del comma 9 del citato art. 6, per i soggetti che esercitano l’opzione per l’applicazione della nuova deduzione del 110% non è più prevista l’incompatibilità con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020). Pertanto, come previsto nella citata Relazione, i soggetti per tutta la durata dell’opzione possono usufruire del nuovo “patent box” e del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
In base alla nuova formulazione del comma 10 del citato art. 6, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 22.10.2021, ossia 2021 e ai successivi periodi d’imposta (anziché a decorrere dal 22.10.2021) non sono più esercitabili le opzioni previste dal previgente regime di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell’art. 4, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di “autodeterminare” il reddito agevolabile in alternativa al ruling).
I soggetti che abbiano esercitato / esercitino opzioni afferenti ai periodi d’imposta antecedenti al 2021 ai sensi delle previgenti disposizioni di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:
- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.
Le disposizioni del nuovo comma 10 entrano in vigore il 31.12.2021 (giorno di pubblicazione sulla G.U. della Finanziaria 2022). |
In base al nuovo comma 10-bis del citato art. 6, qualora in uno o più periodi d’imposta siano sostenute spese in vista della creazione di una / più immobilizzazioni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La maggiorazione in esame non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. |
Come precisato nella citata Relazione la "recapture" ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.
aliquota iva% prodotti igiene femminile non compostabili
Con l’introduzione del nuovo n. 114-bis) alla Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies), Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili.
Per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile, compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies), è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.
riforma della riscossione
È revisionato il meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione prevedendo, in sostituzione dell’aggio e degli oneri di riscossione, un nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato.
Il Legislatore ha altresì previsto che anche i debitori e gli Enti creditori remunerino il sistema nazionale di riscossione. Infatti è disposto che sono riversate / acquisite al bilancio dello Stato:
- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell’Agente della riscossione, nella misura fissata dal MEF, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare da parte del MEF;
- una quota, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, a favore di tali Enti, in caso di emanazione da parte dell’Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata dal MEF;
- una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli Agenti della riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31.12.2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti a tale data:
- l’aggio e gli oneri di riscossione dell’Agente della riscossione (3% a carico del debitore e 3% a carico dell’Ente creditore in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica ovvero 6% a carico del debitore in caso di pagamento della cartella dopo 60 giorni dalla notifica);
- limitatamente alle attività svolte fino al 31.12.2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI
È confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
ESENZIONE irpef coltivatori diretti / iap
È confermata l'estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
Detrazione 110%
Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.
Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’immobile oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).
Rateazione detrazione spettante
Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.
La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:
- installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
- installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.
Impianti solari fotovoltaici
Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:
- conferma l’importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000 e comunque di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 in esame interviene soltanto sul primo periodo del citato comma 5, resta applicabile il limite di € 1.600 per ogni kW di potenza nominale previsto dal secondo periodo del comma 5;
- dispone che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come più avanti riportato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.
“Colonnine di ricarica” veicoli elettrici
é confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti” l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013. Per quanto riguarda:
- l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:
- € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno ex comma 1-bis dell’art. 119;
- € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
- € 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;
fermo restando che l’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;
- la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come di seguito illustrato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.
Proroga termini sostenimento spese agevolabili
Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.
In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:
- per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
- 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:
- da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
- da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
- la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati:
- è già previsto che la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2023;
- la lett. e) del comma 28 in esame dispone ora che nel caso in cui alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.
La lett. b) del comma 28 in esame dispone l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati dall’art. 119, comma 3-bis anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.
Il nuovo comma 8-quater dispone che quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” richiamati dal comma 8-bis sopra illustrato (lett. g del comma 28). |
Interventi in Comuni colpiti da eventi sismici del 2009
é introdotto il nuovo comma 8-ter all’art. 119 ai sensi del quale, nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 con dichiarazione dello stato di emergenza, per i casi disciplinati dal comma 8-bis sopra esposto, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025:
- per gli interventi di risparmio energetico “trainanti” di cui al comma 1-ter dell’art. 119 “per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;
- con la maggiorazione del 50% del limite di spesa agevolabile di cui al comma 4-ter dell’art. 119;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013 come stabilito dal comma 4-quater dell’art. 119, “per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.
Asseverazione congruità delle spese
Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:
- sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.
Vengono così confermate e recepite le disposizioni introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi” ora soppresso; |
- i prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
- di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;
- rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019;
- di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR.
Visto di conformità per detrazione in dichiarazione
Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell’art. 119 in base alla quale è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.
è confermato che sono esclusi da tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. |
Fattori di conversione per classe energetica detrazione 110%
Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, necessari per poter fruire della detrazione del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici che richiede il miglioramento della classe energetica, è disposto che per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.7.2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.
opzione sconto in fattura / cessione del credito
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020, è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute:
- fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2;
- fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.
Il citato comma 2 è stato oggetto di modifiche a seguito delle quali:
|
Recepimento disposizioni c.d. “Decreto Controlli antifrodi” (soppresso)
Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono “recepite” ulteriori disposizioni del c.d. “Decreto Controlli antifrodi” in base alle quali, in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonchè dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13-bis dell’art. 119 sopra commentato.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.
Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:
eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito |
Controlli e misure di contrasto alle frodi
Come sopra evidenziato, il Legislatore ha trasfuso nella Finanziaria 2022 le disposizioni contenute nel DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, disponendone la relativa soppressione.
Oltre alle integrazioni degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 che prevedono l’introduzione dei nuovi adempimenti sopra commentati, con il comma 30 è confermata l’introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
riqualificazione energetica “ORDINARIA”
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75% (art. 14, comma 2-quater).
Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% - 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”
È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.
Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche:
- le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
- del 70% - 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
- del 75% - 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% - 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
“BONUS MOBILI”
Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024, con le seguenti novità:
- per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente.
forni | → | non inferiore alla classe A |
lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie | → | non inferiore alla classe E |
frigoriferi e congelatori | → | non inferiore alla classe F |
- la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:
- € 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
- € 5.000 per il 2023 e 2024;
a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.
Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.
“BONUS verde”
Il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.
“BONUS FACCIATE”
Il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.
superamento / eliminazione barriere architettoniche
Con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell’impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per poter accedere alla nuova detrazione è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/89. |
Come sopra evidenziato, tali interventi sono stati inseriti nel comma 2 dell’art. 121 (nuova lett. f) e pertanto per gli stessi il soggetto che sostiene le relative spese può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19
È confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021 ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessionI dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus COVID-19 di cui all'art. 122:
- “bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- “bonus canoni di locazione” per immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020;
- “bonus adeguamento ambienti di lavoro” di cui all’art. 120, DL n. 34/2020;
- “bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” di cui all’art. 125, DL n. 34/2020).
ATTIVITà DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE
Come sopra accennato a seguito dell'abrogazione del DL n. 157/2021, le novità relative all'attività di accertamento e di recupero delle somme indebite connesse con la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico, dei bonus COVID-19 nonchè con le agevolazioni / contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono state trasfuse nella Finanziaria 2022. In particolare in base ai commi da 31 a 36 in esame:
- per lo svolgimento dell’attività di controllo l’Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA, rispettivamente, dall’art. 31 e seguenti, DPR n. 600/73 e dall’art. 51 e seguenti, DPR n. 633/72;
- per il recupero degli importi dovuti e non versati / contributi indebitamente percepiti / fruiti ovvero per le cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia procede con un atto di recupero di cui all’art. 1, commi 421 e 422, Legge n. 311/2004, ossia un atto di recupero motivato notificato al contribuente con le modalità di cui all’art. 60, DPR n. 600/73;
- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
- per l’individuazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59, DPR n. 600/73 al momento della violazione;
- le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.
credito d’imposta investimenti in beni strumentali
È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:
- fino al 31.12.2025;
ovvero
- fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023). |
Va considerato che per individuare:
- il periodo di effettuazione degli investimenti, con conseguente spettanza del beneficio, è necessario avere riguardo alle regole generali di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
- il valore degli investimenti, sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione del credito d’imposta spettante, l’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che:
- l’IVA totalmente indetraibile ex art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 o per effetto dell’opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 costituisce una componente di costo.
L’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, ossia in base al pro-rata, non rileva per la determinazione del valore degli investimenti, in quanto non può essere considerata come costo afferente al singolo acquisto ma si qualifica come costo generale;
- il costo del bene va assunto al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene / con la tecnica dei risconti).
Soggetti beneficiari
I crediti d’imposta in esame:
- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese:
- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. L’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che l’esclusione dall’agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”. |
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell’esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento). |
Esclusioni
Sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.
Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali | Conduttore | 8,0% |
Gruppo XVII | Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,0% |
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10,0% | |||
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0% | |||
Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali | Conduttore | 8,0% | ||
Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferrovierio e tramviario (motrici escluse) | 7,5% |
Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,0% |
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1057-bis all’art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
Importo investimento | Credito d’imposta | ||
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis - NEW | |
Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% |
| limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l’introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all’art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.
Credito d’imposta | ||
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis - NEW | Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter - NEW |
20% | 15% | 10% |
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
É confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell’agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Merita evidenziare che con la riscrittura del citato comma 1058, è ora precisato che il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, con riferimento al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023 (o 30.6.2024), è “annuale”. |
Altri beni (“generici”)
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).
Credito d’imposta | |
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 6% |
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) | limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24. Ai fini della compensazione:
- non è applicabile il limite pari a € 2.000.000 annui (dal 2021) e quello pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato. |
Va evidenziato che:
- in caso di decesso del beneficiario dell’agevolazione, titolare di un’impresa individuale, il credito maturato in capo al de cuius può essere trasferito agli eredi, a condizione che proseguano l’attività.
- il credito può essere trasferito ai soci di società di persone / collaboratori dell’impresa familiare in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nonché ai soci di società cooperative che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115, TUIR.
Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017
Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.
Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% - 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. |
Come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Altri beni
Il credito d’imposta spettante con riferimento ai beni “generici” è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).
Il credito d’imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale:
- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi (si rammenta che tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” anche ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori al predetto limite).
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, la verifica dei limiti di ricavi / compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene. |
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:
- inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione. |
Con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha definito il modello utilizzabile per comunicare a mezzo PEC i dati / informazioni relativi agli investimenti riferiti al credito d’imposta “Industria 4.0” previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2019), da inviare entro il 31.12.2021, e dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), da inviare entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti;
- predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:
Come specificato dall’Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. |
Si rammenta infine che, relativamente a tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:
- l’effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Cessione bene agevolato
Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
La rideterminazione dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene / cessione del contratto durante il predetto “periodo di sorveglianza”.
Investimenti sostitutivi
Per effetto di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1060, in caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e di conseguenza è possibile continuare ad usufruire del beneficio a condizione che si provveda a:
- sostituire il bene originario ceduto con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attestare l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. |
Si rammenta che la disposizione in materia di investimenti sostitutivi è applicabile esclusivamente ai beni di cui alla Tabella A.
Cumulabilità
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito, con conseguente divieto di cumulo, possono essere disposte dalla disciplina relativa alle altre misure di favore.
Per verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti agevolabili non superino il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare:
- vanno individuati i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse agevolazioni.
Tali costi vanno assunti al lordo dei contributi agli stessi correlati, ossia per il loro intero ammontare;
- va calcolato il credito d’imposta “teorico” spettante che va sommato a quello degli altri incentivi concessi per gli stessi investimenti.
Tale sommatoria (comprensiva anche del beneficio connesso alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP) non deve superare l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d’imposta.
CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE
È confermata la proroga del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):
- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.
La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.
Attività agevolabili | Periodo investimento | Misura / limite credito d’imposta |
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200) | fino al 31.12.2022 | 20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni |
dall’1.1.2023 al 31.12.2031 | 10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni | |
Attività di innovazione tecnologica (comma 201) | fino al 31.12.2023 | 10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni |
dall’1.1.2024 al 31.12.2025 | 5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni | |
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202) | fino al 31.12.2023 | 10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni |
dall’1.1.2024 al 31.12.2025 | 5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni | |
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 | fino al 31.12.2022 | 15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni |
dall’1.1.2023 al 31.12.2023 | 10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni | |
dall’1.1.2024 al 31.12.2025 | 5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni |
La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER”
É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote. |
In altre parole, con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.
FONDO GARANZIA PMI
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
A decorrere dall’1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.
Come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall’1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
a seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):
- a decorrere dall’1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all’80%;
- a decorrere dall’1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).
è inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all’erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.
A decorrere dall’1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), non si applica la disciplina prevista per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. “Temporary Framework”.
Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.
A decorrere dall’1.7.2022 fino al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l’attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.
SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.
Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:
- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.
AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24
È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36
È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”. In particolare per gli:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l’esonero dal pagamento:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).
BONUS AFFITTO UNDER 31
è confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”.
In particolare, possono beneficiare del bonus:
- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
- per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
- da destinare a propria residenza.
L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti. |
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:
- pari a € 991,60;
ovvero, se superiore
- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Il credito d’imposta, c.d. “Sport bonus”, ex art. 1, commi da 621 a 627, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022:
- limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- nel limite complessivo di € 13,2 milioni.
CONTRIBUTO SPESE SANITARIE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
Per il 2022 è previsto l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (FFO) di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), Legge n. 537/93, al fine di contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in Regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti con un ISEE non superiore a € 20.000.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8, lett. c), DPCM 9.4.2001, si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati / enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.
BONUS LIBRERIE
Nell’ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l’art. 1, commi da 319 a 321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “Bonus librerie”.
Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora confermato l'incremento di € 10 milioni dello stanziamento previsto per il biennio 2022-2023.
VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI
Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori è confermato per il 2022-2023, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano / proseguono / trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, il contributo per il pagamento dell’IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività.
A tal fine lo Stato / Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti soggetti.
Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione / altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. L’agevolazione in esame:
- è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”;
- è erogata nel limite complessivo di € 10 milioni per ciascun anno (2022 e 2023).
BONUS CULTURA 18ENNI
È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:
- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell’ISEE.
BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE
Nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” l’art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione degli stessi.
Ora, è confermato l’accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell’Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.
RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER
Con l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l’art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18.10.2019, ha previsto un contributo c.d. “bonus TV 5G” per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.
A tal fine è prevista l’assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.
Il Legislatore, con l’art. 1, comma 614, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le predette nuove tecnologie e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, ha esteso il “bonus TV 5G” all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Le disposizioni attuative di tale previsione sono state definite dal MISE con il Decreto 5.7.2021.
In sede di approvazione, al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all’acquisto dei predetti apparecchi televisivi / decoder l'agevolazione è estesa al 2022 e trova applicazione in base ai citati Decreti.
Procedura agevolata over 70
è prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder:
- di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;
- che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;
di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.
In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.
L’INPS / altri Istituti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate forniscono a Poste italiane spa i dati degli aventi diritto, la quale comunica ai beneficiari, tramite comunicazione individuale, la modalità di richiesta / gestione del bonus.
FONDO OPERATORI TURISMO / SPETTACOLO / AUTOMOBILE
In sede di approvazione è stato istituito un fondo con una dotazione di € 150 milioni per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo / spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.
Con un apposito Decreto, da adottare entro l'1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.
esonero contributIVO coltivatori diretti / iap
È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI
La Finanziaria 2021 ha disposto per il 2021 l’aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.
Successivamente, il c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto che “per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%”.
Ora, la Finanziaria 2022 conferma l'estensione dell’agevolazione in esame anche al 2022.
ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO
Con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (anzichè 1/18).
Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del maggior valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento |
É tuttavia consentito “mantenere” la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.
Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati. |
É inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
CONCLUSIONE DEL CASHBACK
è fissata al 31.12.2021 la conclusione del c.d. “Cashback”, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal DM 24.11.2020.
Resta ferma la sospensione del programma di rimborso del secondo semestre 2021 (1.7 - 31.12.2021), già prevista dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”. |
Anche i rimborsi speciali di € 1.500 (c.d. “Super Cashback”) spettanti ai primi 100.000 aderenti che nel semestre effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati di cui all’art. 8 del citato Decreto, sono applicabili solo con riferimento al primo semestre 2021 (1.1 - 30.6.2021).
Differimento novità iva eventi associativi
Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto:
- la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
Ora, in sede di approvazione è stata differita all'1.1.2024 l'applicazione delle predette novità.
Proroga tosap / cosap
In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
L’esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".
CREDITO D’IMPOSTA Acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile
In sede di approvazione è stato prorogato al 2023 il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Riduzione imu pensionati non residenti
In sede di approvazione è stato previsto che limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU di cui all'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia. Considerato che l'aliquota di cui al citato comma 48 è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.
Rientro dei cervelli
Inserendo il nuovo comma 5-ter all'art. 5, DL n. 34/2019, la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli" di cui all'art. 44, comma 3-ter, DL n. 78/2010 è estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato di cui al citato art. 44.
Tale possibilità è subordinata al versamento di un importo pari al:
- 10% del reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione di cui al citato art. 44 nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto:
- ha almeno 1 figlio minorenne al momento dell'opzione;
ovvero
- è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti ovvero entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione;
- 5% del reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione di cui al citato art. 44 nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto:
- ha almeno 3 figli minorenni al momento dell'opzione;
e
- è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti ovvero entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione.
In entrambi i casi, l'acquisto dell'unità immobiliare può essere effettuato direttamente dal soggetto in esame, dal coniuge / convivente o dai figli, anche in comproprietà.
INSTallazione sistemi di accumulo
In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.
È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.
ESTENSIONE TERMINE PAgamento cartelle
In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.
Microcredito
In sede di approvazione, con riferimento al c.d. “microcredito” ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:
- è elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del citato comma 1);
- per effetto dell'abrogazione della lett. b) del citato comma 1, non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre:
- con l'introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
- con la modifica del comma 5 dell'art. 111 il MEF, nell'ambito delle disposizioni attuative della previsione in esame, nel disciplinare:
- le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
- i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.
SOSPENSIONE versamenti federazioni sportive / enti di promozione sportiva
In sede di approvazione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti:
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.
I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
ovvero
- in forma rateale fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 30.5.2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.
SOSPENSIONE adempimenti professionista malato / infortunato
Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:
- morte;
- grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
- parto prematuro / interruzione di gravidanza;
- cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;
non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini. Il termine per l’adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno del decesso / ricovero in ospedale / permanenza domiciliare.
La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.
Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno successivo. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.
SCADENZARIO Mese di Gennaio |
Sabato 15 gennaio |
Mod. 730/2022 | Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta. |
Lunedì 17 gennaio |
Iva Liquidazione mensile | Liquidazione IVA riferita a dicembre 2021 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto. |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
irpef Ritenute alla fonte dividendi | Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2021 per:
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Ritenute alla fonte condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2021 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2021 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a:
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Inps Dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2021. |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2021 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2021 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps Agricoltura | Versamento della quarta rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |
Lunedì 24 gennaio |
Contributo prodotti sfusi / alla spina | Invio telematico, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2020, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina. |
Martedì 25 gennaio |
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali). Si rammenta che:
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Lunedì 31 gennaio |
Spesometro estero | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. |
IRAP errata applicazione esonero IRAP c.d. “Decreto Fiscale” | Termine entro il quale i soggetti che hanno “splafonato” il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 1863 final (€ 800.000) a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi. |
Accise Autotrasportatori | Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2021 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. |
Corrispettivi distributori carburante | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre / quarto trimestre 2021, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:
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Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2021. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Inps Agricoltura | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2021. |
Irpef Invio spese sanitarie Mod. 730/2022 precompilato | Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:
Si rammenta che è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In particolare l’invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia. Per tali soggetti è previsto l’invio al STS de dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021 |
Contributo annuale revisori legali | Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l’apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it. |
Imposta di bollo Dichiarazione 2021 | Invio telematico all’Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2021 utilizzando l’apposito modello. |
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS | Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2021 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS). |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2021 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |