Studio Decaminada con la collaborazione del Centro Studi SEAC presenta
Info azienda – dicembre 2021
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Contributo vendita prodotti sfusi / alla spina
Decreto Ministero Transizione Ecologica 22.9.2021 | Sono state pubblicate le modalità per il riconoscimento del contributo ex art. 7, DL n. 111/2019 a favore degli esercenti commerciali di vicinato e quelli di media / grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi / alla spina, nonché per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. Per le spese sostenute nel 2020 la richiesta di contributo va presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma informatica disponibile sul sito Internet www.minambiente.it. Per le spese sostenute nel 2021 dovrà essere presentata entro il 30.4.2022. |
Studi di settore
Ordinanza Corte Cassazione 22.10.2021, n. 29535 | È nullo l'accertamento basato sugli studi di settore se lo scostamento tra quanto accertato e il reddito dichiarato risulta esiguo (nel caso di specie 16%) rispetto alle caratteristiche socio-economiche “piuttosto depresse” del Comune in cui l'impresa esercita l'attività. |
Spese sponsorizzazione
Ordinanza Corte Cassazione 26.10.2021, n. 30024 | Le spese di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito d'impresa qualora inerenti all'attività esercitata. A tal fine, l'inerenza “deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”. I predetti costi sono pertanto deducibili se inerenti all'attività anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura; non assume rilevanza la valutazione in termini di utilità o vantaggio. |
Blocco dichiarazioni d’intento
Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 | Sono state definite le modalità operative, in vigore dall'1.1.2022, relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo finalizzate al contrasto delle frodi tramite “utilizzo di falso plafond-IVA”. Le dichiarazioni d'intento illegittime sono invalidate. SdI “blocca” le fatture emesse riportanti il relativo protocollo di ricezione. |
COMMENTI la definizione agevolata degli avvisi bonari |
Il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede all'art. 5, a favore degli operatori economici che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità, c.d. “avvisi bonari”.
L'agevolazione consiste nell'esclusione dal pagamento delle sanzioni ovvero delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali.
Con il Provvedimento 18.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata. La stessa Agenzia è intervenuta anche recentemente aggiornando le predette modalità.
soggetti interessati
La definizione agevolata in esame può essere effettuata dai soggetti:
- con partita IVA attiva al 23.3.2021;
- che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).
Soggetti non tenuti alla presentazione del mod. IVA
I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA “per uno o entrambi i periodi d'imposta 2019 e 2020” possono accedere alla definizione in presenza di una riduzione superiore al 30% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli 2019.
A tal fine va fatto riferimento ai seguenti campi del mod. REDDITI 2021 e 2020.
Persona fisica | Mod. REDDITI 2020 PF | Mod. REDDITI 2021 PF |
Impresa in contabilità ordinaria | RS116 | RS116 |
Lavoro autonomo | RE2, campo 2 | RE2, campo 2 |
Impresa in contabilità semplificata | RG2, campo 2 | RG2, campo 2 |
Regime dei minimi | LM2 | LM2, campo 3 |
Regime forfetario | da LM22 a LM27, campo 3 | da LM22 a LM27, campo 3 |
Società di persone | Mod. REDDITI 2020 SP | Mod. REDDITI 2021 SP |
Impresa in contabilità ordinaria | RS116 | RS116 |
Lavoro autonomo | RE2 | RE2 |
Impresa in contabilità semplificata | RG2, campo 5 | RG2, campo 5 |
Società di capitali | Mod. REDDITI 2020 SC | Mod. REDDITI 2020 SC |
RS107, campo 2 | RS107, campo 2 | |
Ente non commerciale | Mod. REDDITI 2020 ENC | Mod. REDDITI 2021 ENC |
Contabilità ordinaria | RS111 | RS111 |
Contabilità pubblica | RC1 | RC1 |
Lavoro autonomo | RE2 | RE2 |
Contabilità semplificata | RG2, campo 7 | RG2, campo 7 |
Regime forfetario ex art. 145, TUIR | RG4, campo 2 | RG4, campo 2 |
In base al comma 2 del citato art. 5, vanno considerati i ricavi / compensi delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione del mod. REDDITI per il periodo d'imposta 2020.
Con il recente Provvedimento 3.12.2021 l’Agenzia specifica che rilevano i dati “delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020”.
Come evidenziato nelle Motivazioni del citato Provvedimento “in questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare”.
Inoltre, “al fine di preservare l'omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi”.
avvisi bonari oggetto di definizione
La definizione agevolata riguarda le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:
- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall’art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
perfezionamento e modalità di definizione
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.
La definizione si perfeziona con il pagamento:
- delle imposte e dei relativi interessi;
- dei contributi previdenziali;
indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia:
- in unica soluzione;
ovvero
- in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il pagamento della prima rata va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”. |
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:
- “restano definitivamente acquisite”;
- non sono rimborsabili;
- non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
L'efficacia della definizione agevolata è subordinata al rispetto dei limiti / condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, da attestare tramite un'autodichiarazione.
Il termine di presentazione dell'autodichiarazione, originariamente fissato al 31.12.2021, ovvero in caso di non ricevimento della proposta di definizione in tempo utile per rispettare la scadenza del 31.12.2021, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento delle somme dovute / prima rata, è stato recentemente sostituito dal citato Provvedimento 3.12.2021 con un nuovo termine, ora individuato:
- entro 60 giorni dall'approvazione del modello utilizzabile per l'autodichiarazione (che sarà approvato dall'Agenzia con un prossimo Provvedimento);
ovvero, se successivo (più favorevole)
- entro 60 giorni dal pagamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).
SCADENZIARIO DEL MESE DI DICEMBRE
Lunedì 13 dicembre |
Contributo soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 10 milioni | Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA) con ricavi / compensi 2019 superiori a € 10 milioni fino a € 15 milioni. |
Giovedì 16 dicembre |
Iva Liquidazione mensile | Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Ritenute alla fonte da condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:
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Inps Dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre. |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Rivalutazione tfr | Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2021 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712). |
Imu saldo 2021 | Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell’imposta dovuta per il 2021, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. |
Martedì 21 dicembre |
Contributo attività economiche chiuse | Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” a favore delle attività economiche chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra l’1.1 e il 25.7.2021. |
Lunedì 27 dicembre |
Iva Acconto | Versamento dell’acconto IVA per il 2021 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali). | ||
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si rammenta che:
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| Martedì 28 dicembre |
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Contributo perequativo | Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” a favore dei soggetti che hanno subìto un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore al 30%. |
Mercoledì 29 dicembre |
Esonero contributivo Eccedenza | Versamento, senza sanzioni e interessi, della differenza tra la contribuzione dovuta e l’importo dell’esonero contributivo riconosciuto dalla Finanziaria 2021 a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS con reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. |
Venerdì 31 dicembre |
Corrispettivi Distributori carburante | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:
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Iva dichiarazione mensile e liquidazione ioss | Termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Consultazione fatture elettroniche | Termine ultimo per l’adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI, comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Fondi previdenza integrativa | Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2021, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità. |
Cessione “bonus canoni locazione” | Termine ultimo per la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito / intermediari finanziari, del credito d’imposta:
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Comunicazione investimenti “industria 4.0” | Invio al MISE, tramite PEC, all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, della comunicazione degli investimenti effettuati nel 2020 in beni strumentali materiali e immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017. |
Siamo come sempre a disposizione per ogni chiarimento.