Ritenendo cosa gradita trasmettiamo breve vademecum circa gli adempimenti e i documenti necessari ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2022 redditi 2021.

Anzitutto vediamo lo Scadenziario al fine consentire allo Studio di elaborare le dichiarazioni.


Scadenza

Contribuente

Entro il 31 maggio 2022

Consegna allo Studio della documentazione necessaria per la compilazione del modello REDDITI PF 2022 al professionista.

30 giugno 2022

Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all’anno 2021 e del primo acconto 2022 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

'30 luglio 2022 prorogato al 22 agosto 2022

Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all’anno 2021 e del primo acconto 2022, maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

'30 novembre 2022 

Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione REDDITI PF 2022 ed eventualmente della dichiarazione IRAP.

30 novembre 2022

Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2022 (non rateizzabile).



Tanto premesso si rammenta che la dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF 2022 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

  • siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;

  • abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

  • abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applichi separatamente;

  • abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;

  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.


In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF.


Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2021.


NOVITÀ: La principale novità riguarda il fatto che a partire da quest’anno sono di seguito riprese dalle istruzioni al modello UNICO 2022 redditi 2021 











Vi ricordiamo:

  • Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. n. 50/2017), il cui reddito derivante a non proprietari (ad esempio comodatari) da contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, con durata non superiore a 30 giorni, deve essere indicato nel quadro RL. In tal caso il proprietario dell’immobile è comunque tenuto alla compilazione del quadro RB, indicando la rendita catastale dell’immobile. Nel caso di locazioni brevi da parte dei proprietari queste devono essere riepilogate nel quadro RB).


Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:


  • Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pago PA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione del servizio. 

  • Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese detraibili varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca. 


  • Le spese per la frequenza scolastica la cui detrazione del 19% per l’anno 2019 spetta per un importo annuo non superiore a 800 euro. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

  • Le spese per la frequenza universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sono detraibili e, per le università non statali, in misura pari a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso 

  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro, ma per la parte eccedente i 40.000 la detrazione si riduce proporzionalmente. La detrazione di € 690 per i redditi tra 15.000 e fino a 40.000 è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;


  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio:

    1. per ogni figlio di un importo pari a euro 950;

    2. di un importo pari a 1220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni;

    3. la detrazione teorica è aumentata di 400 euro per ciascun figlio con disabilità;

    4. la detrazione teorica è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico 


Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1220 euro per figli minori di 3 anni) e il reddito teorico (95000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo;

  • Detrazione per le spese mediche per familiari non a carico affetti da patologie esenti sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19% e non oltre 6.197,48 euro;

  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

  • Detrazione per le spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Pertanto, l’importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 550;

  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;

  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 euro e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);

  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;

  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media). È riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di efficienza energetica ;

  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità possono fruire del super bonus 110%;

  • Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente (cd. Bonus Facciate)

  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;

  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;

  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;

  • Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;

  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni;


Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);

  •  i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;

  • contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;

  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;

  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;

  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle pratiche di adozione di minori stranieri;

  • contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

  • Detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative ammissibili per i contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d’imposta del 30 per cento (elevato al 40 per cento per l’anno 2019). L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro. Per i commi 7 e 8 dell’art. 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e quindi dal 2020 è stata prevista la detrazione d’imposta  per un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, qualora l’investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative: l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, i rispettivi importi di euro 100.000 per il caso degli investimenti in Start Up e di euro 300.000 per gli investimenti in PMI. (articolo 3, commi 1 e 2 del decreto). Sull’eventuale importo degli investimenti in PMI eccedente il limite di € 300.000 è detraibile dall’imposta lorda per il 30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite “de minimis”. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.  


I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall'Agenzia delle Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. A differenza di quanto accade con il 730 precompilato (i lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio), i contribuenti, invece, interessati al modello Redditi precompilato possono solo modificarlo/integrarlo e inviarlo all'Agenzia delle Entrate.


ATTENZIONE: I fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello REDDITI PF per i redditi 2019.

Vi invitiamo consegnare al più presto (entro il 15.06.2020) la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.


Lo Studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.


La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF mediante sottoscrizione dell’apposito modello dovrà essere consegnata, in busta chiusa, fin dal momento della consegna dell’altra documentazione richiesta.


Potete approfittare della consegna dei documenti pro REDDITI anche per comunicare i dati necessari al calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Unica) e IVIE (Imposta Immobili all’estero). La Check List che segue comprende anche i documenti utili per il calcolo dell’IMU e dell’IVIE.


Investimenti all’estero: monitoraggio e IVAFE

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate e, per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).


Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.