Gentile cliente
Come noto la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente la Comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro con nota nr. 29/2022 ha chiarito i termini della novità normativa fornendo le seguenti indicazioni.
QUALI SONO I RAPPORTI DA DENUNCIARE.
Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, ossia quelli svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità e precisamente: “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
Non sono, quindi, oggetto del nuovo obbligo le prestazioni esercitate abitualmente che esulano da questo campo. Sono pertanto escluse dall’ambito applicativo le altre fattispecie di lavoro autonomo come
- le collaborazioni coordinate e continuative
- i rapporti riguardanti le professioni intellettuali con particolare riferimento alle attività svolte dai titolari di partita IVA.
Giova dunque precisare che i caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale vanno individuati, in estrema sintesi, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione.
CHI è OBBLIGATO
L'Inail ha precisato che il nuovo adempimento è circoscritto ai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori, inclusi quelli agricoli.
Di conseguenza, salvo diverse precisazioni che dovessero intervenire, si possono considerare fuori dal campo applicativo:
- i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, vale a dire i liberi professionisti,
- i soggetti privati e pubblici che non esercitano attività di impresa,
- i condomìni,
- le associazioni sportive dilettantistiche
- le associazioni e gli enti senza scopo di lucro.
ADEMPIMENTI
La comunicazione va effettuata almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’applicativo informatico per adempiere a tale obbligo è stato recentemente aggiornato: il Ministero Lavoro ha reso nota la disponibilità sul proprio sito Internet del nuovo applicativo, accessibile tramite SPID / CIE, utilizzabile per la comunicazione telematica dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in esame.
L’indirizzo del portale dal quale effettuare la comunicazione obbligatoria è il seguente:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
Nelle Co telematiche dovranno essere compilati i campi relativi ai dati del committente e del prestatore, al luogo della prestazione, data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta, l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico oltre ad una sintetica descrizione dell’attività stessa.
Lo studio si rende disponibile ad effettuare tali Comunicazioni e rimane come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.
Cordialità
Paolo Decaminada